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Stabilito pertanto che spetta al ricorrente (Vincenzo Pappalardo) ) il risarcimento del danno, per la perdita del suo bene, e che detto danno va risarcito per equivalente, giusta la richiesta formulata in tal senso dalla “I. A. C. P. Futura”, quanto alla richiesta, del Comune di Bellizzi, di tenerlo esente da ogni responsabilità di natura risarcitoria, in virtù della delega, dallo stesso conferita alla “I. A. C. P. Futura” per il compimento di tutte le attività espropriative, la stessa non può essere accolta, in conformità all’orientamento, espresso nella seguente ulteriore massima: “Ai fini della individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, la delega al compimento delle operazioni espropriative delle aree per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare – svolgendosi la procedura non solo in nome e per conto, ma anche d’intesa con il delegante – non priva quest’ultimo (Comune) , pur sempre tenuto a promuovere correttamente la procedura ablatoria, dei propri poteri di controllo e di stimolo dell’attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere il delegante corresponsabile dell’illecito.